IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visti
gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto
l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, come modificato
dall'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, con il quale e'
stata applicata la misura di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999, consistente
nell'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici,
dell'Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico italiano per il
medioevo, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dell'Istituto
italiano per la storia antica e dell'Istituto per la storia del risorgimento
italiano;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale la
citata misura di razionalizzazione e' stata altresì applicata all'Istituto
«Domus Mazziniana», con conseguente inserimento nella rete dei sopracitati
Istituti storici;
Visto
l'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, che ha disposto la proroga al 31 dicembre
2005 del termine per l'emanazione del presente regolamento;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante partecipazione della Corte dei conti al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° luglio 2005;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze del 28 aprile 2003, dell'11 luglio 2005, del 25 luglio
2005 e del 16 settembre 2005;
Ritenuto
che il parere reso dal Consiglio di Stato in data 16 settembre 2005 suggerisce
due soluzioni alternative al criterio di nomina previsto, formulando
osservazioni relative al merito delle scelte amministrative e non alla loro
legittimità;
Ritenuto
che i citati suggerimenti non possono essere accolti, in quanto attuerebbero un
procedimento di sostanziale cooptazione che non offre garanzie di quel
pluralismo, presupposto dell'autonomia scientifica degli Istituti e condizione
della libertà di ricerca, che il regolamento individua, invece, nella
combinazione dei criteri dei limiti di età e del mandato a termine rinnovabile
una sola volta;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14
ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
E m a n
a il seguente regolamento:
Art. 1. Giunta storica nazionale - Funzioni
e attivita'
1. La
Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di: «Giunta
storica nazionale».
2. La
Giunta storica nazionale coordina l'attività, e la gestione dei sottoelencati
Istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, inseriti nel sistema
strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n.419:
a) Istituto italiano per la
storia antica;
b) Istituto storico italiano
per il medio evo;
c) Istituto storico italiano
per l'età moderna e contemporanea;
d) Istituto per la storia del
risorgimento italiano;
e) Istituto italiano di
numismatica;
f) Domus Mazziniana.
3. La
Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare decisioni che investono
questioni di interesse comune agli Istituti della rete, in particolare:
a) coordina l'attivita' di
ricerca degli Istituti storici;
b) redige la bibliografia
storica nazionale;
c) cura i rapporti
internazionali, in particolare con il «Comite' International des Sciences
Historiques» (C.I.S.H.) e le sue commissioni;
d) provvede alla designazione
dei delegati titolari e supplenti che rappresentano l'Italia presso il
C.I.S.H., promuove, sostiene ed organizza la partecipazione degli Storici
italiani all'attività del C.I.S.H. e delle sue commissioni;
e) promuove, anche d'intesa con
altre istituzioni, compresi gli Istituti storici stranieri, ricerche o incontri
di studi che travalichino i limiti cronologici caratterizzanti l'attività dei
singoli Istituti della rete;
f) promuove e sostiene
iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in
Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti
storiografici, anche a livello internazionale, e dei problemi che attengono
all'insegnamento della storia;
g) organizza e coordina
missioni di ricerca in archivi stranieri, musei e collezioni italiani ed esteri
che conservino documenti di particolare interesse per la storia d'Italia;
h) adempie a compiti di
consulenza e di promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal
Ministero per i beni e le attività culturali;
i) cura i rapporti con le
deputazioni e società di storia patria;
l) predispone e trasmette i
piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Art. 2. Organi della Giunta storica
nazionale
1. Sono
organi della Giunta storica nazionale:
a) il presidente;
b) il consiglio di
amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei
conti.
2. Il
presidente ha la rappresentanza legale della Giunta storica nazionale e
sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima; convoca e presiede
il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. La
convocazione e' fatta dal presidente almeno quindici giorni prima della data
prescelta, salvo casi d'urgenza.
3. Il
presidente e' nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; dura in
carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. La carica di
presidente e' incompatibile con quella di direttore di Istituto.
4. Il
consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dai sei direttori degli
Istituti di cui all'articolo 1 e da quattro esperti. Questi ultimi sono
nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e durano in carica
cinque anni, rinnovabili una sola volta. Tutti i membri del consiglio di
amministrazione decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno
di età.
5. Per
la validità delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessaria la
presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate
con la maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il
consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente, che
sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Il
consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, di approvazione del
bilancio preventivo della Giunta storica nazionale entro il mese di novembre,
del conto consuntivo entro il mese di aprile e delle eventuali variazioni. I
bilanci e le variazioni, entro un mese dall'approvazione, sono inviati, con
apposite relazioni illustrative e corredate della relazione del collegio dei
revisori dei conti, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.
7. Il
consiglio di amministrazione provvede al coordinamento dei documenti di
bilancio trasmessi dagli Istituti del sistema strutturato a rete di cui
all'articolo 3, e, acquisita la relazione del collegio dei revisori dei conti
di cui al comma 8, ne cura entro un mese, con una relazione di sintesi,
unitamente alla propria documentazione contabile, l'inoltro al Ministero per i
beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione di concerto.
8. Il
collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque membri effettivi e due
supplenti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dei quali
un membro effettivo, con funzioni di presidente del collegio, designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze; quattro membri effettivi e due membri
supplenti, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e scelti
tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso
di specifica professionalità. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica
cinque anni.
9. Il
collegio dei revisori dei conti provvede al controllo di regolarità
amministrativa e contabile; esamina il bilancio di previsione, nonché le
eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed
effettua, altresì, le periodiche verifiche di cassa. Le verifiche devono rispettare,
in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale,
asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
10. Il
collegio dei revisori dei conti svolge attività di revisione contabile anche
per gli Istituti storici della rete.
Art. 3. Istituti del sistema strutturato a
rete
1. Gli
Istituti della rete scientifica sono enti di ricerca con personalità giuridica
pubblica; predispongono i rispettivi statuti e propri regolamenti di
organizzazione e funzionamento, che sono approvati con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Gli
Istituti di cui all'articolo 1:
a) provvedono al reperimento,
allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia;
b) promuovono ricerche di
storia, negli ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati
nei propri periodici e collane;
c) curano la formazione in
servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato
accolti, dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli, nelle scuole ad essi
annesse, consentendo la loro mobilità temporanea dai rispettivi compiti
istituzionali ad una attività di ricerca, per un anno, rinnovabile per un altro
anno;
d) curano la formazione in
servizio degli insegnanti di scuola secondaria, secondo modalità da concordarsi
in apposite convenzioni stipulate tra gli istituti ed il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) svolgono, in convenzione con
le università, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di
ricerca, nonché attività di formazione post-dottorato, continua, permanente e
ricorrente nei rispettivi campi di attività;
f) svolgono attività inerenti
all'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.
3.
Gli istituti di cui all'articolo 1 sono retti da:
a) un direttore;
b) un consiglio direttivo e di
consulenza scientifica.
4. Il
direttore e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali; svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi
all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività
dell'Istituto; è membro di diritto del consiglio di amministrazione della
Giunta storica nazionale; presiede il consiglio direttivo e di consulenza
scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in
caso di assenza e di impedimento temporaneo.
5. Il
direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica sei anni e
può essere confermato una sola volta.
6. Il
consiglio direttivo e di consulenza scientifica e' nominato dal Ministro per i
beni e le attività culturali ed è costituito da quattro componenti, oltre al
direttore. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta; direttori e componenti il consiglio
direttivo decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di
età.
7. Il
consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione e
di indirizzo delle attività dell'Istituto, approva il bilancio preventivo entro
il mese di ottobre e il conto consuntivo entro il mese di marzo, e,
corredandoli di una relazione esplicativa, ne dispone, entro un mese, la
trasmissione alla Giunta storica nazionale, ai fini degli adempimenti di cui
all'articolo 2, comma 7.
8. Per
la validità delle sedute del consiglio direttivo e' necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la
maggioranza dei voti dei presenti.
9. In considerazione delle peculiari strutture associative
dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana,
gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti
sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente
alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle
nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse
stabiliti nell'articolo 4, comma 1.
Art. 4. Nomine di competenza del Ministro
per i beni e le attività culturali
1. Le
nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, ad
eccezione di quelle previste dall'articolo 2, comma 8, sono effettuate tra i
docenti universitari di ruolo di scienze storiche e discipline affini o tra gli
studiosi di chiara fama delle medesime materie. La nomina di due degli esperti
di cui all'articolo 2, comma 4, e' effettuata dal Ministro per i beni e le
attività culturali nell'ambito di due terne di nominativi proposte dal
consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. Per le nomine di
due dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di cui
all'articolo 3, comma 6, la terna di nominativi e' proposta dal direttore
dell'Istituto e trasmessa al Ministro per i beni e le attività culturali,
previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.
Art. 5. Risorse finanziarie
1. Le
risorse finanziarie della Giunta storica nazionale e degli istituti collegati
in rete sono costituite:
a) da finanziamenti statali,
nei limiti ed alle condizioni previste nella legislazione vigente;
b) da altri finanziamenti
pubblici;
c) da finanziamenti dell'Unione
europea;
d) dai corrispettivi di
contratti e convenzioni;
e) da donazioni e atti di
liberalità;
f) da contributi privati;
g) da ogni altra ulteriore
entrata.
2. La
gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli istituti della rete
e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo
1958, n. 259.
3. Dal
presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 6. Coordinatore amministrativo della
Giunta storica nazionale
1. Il
coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio
preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni; sovrintende
all'amministrazione e alla contabilità della rete; partecipa senza diritto di
voto alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta storica
nazionale e dei consigli degli istituti.
2. Le
mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del
consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area
professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli
Istituti della rete.
Art. 7. Personale
1. Il
rapporto di lavoro del personale operante presso l'attuale Giunta centrale per
gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all'articolo 1 e'
disciplinato dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Resta confermata l'applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale degli enti pubblici non economici.
2.
Restano ferme le vigenti disposizioni relative al personale statale, comandato
presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli istituti
storici di cui all'articolo 1.
3. Sono
confermati allo stesso titolo i rapporti di lavoro dipendente del personale
attualmente operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e
presso gli Istituti di cui all'articolo 1.
Art. 8. Vigilanza
1. La
Giunta storica nazionale e gli istituti storici di cui all'articolo 1 sono
posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. In
particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7 e
dall'articolo 3, comma 1, essi devono inviare tutte le delibere e gli atti che
il Ministero stesso ritenga necessario acquisire.
2. Le
delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte
all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
3. Il
Ministero vigilante, inoltre, può disporre visite ispettive.
Si
applicano, infine, le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Art. 9. Disposizione transitoria
1. Gli
attuali membri degli organi della Giunta centrale per gli studi storici e degli
istituti di cui all'articolo 1 restano in carica fino al 31 dicembre 2005.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 11 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione,
Ministro per i beni e le attività culturali
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Baccini,
Ministro per la funzione pubblica
Moratti,
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 12 dicembre 2005
Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 6, foglio n. 36